Ad avviso dell’Autorità nazionale Anticorruzione non è conforme al Codice degli appalti l’aggiudicazione del minor prezzo per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
E’ quanto ha chiarito Anac – si legge in una nota pubblicata sul sito dell’Autorità – con la delibera n. 454, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 9 ottobre 2024, intervenendo su un grosso appalto di lavori dell’importo di oltre 19 milioni di euro. Secondo il bando di gara, l’affidamento andava aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Dato che l’appalto riguardava essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico, risultava pertanto aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.
La Delibera Anac
Delibera n. 454 del 9 ottobre 2024.pdf0.14MB
Fonte: ANAC