A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 501 della Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), l’Autorità nazionale anticorruzione ha parzialmente rettificato il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015.
Con il nuovo Comunicato del Presidente del 8 gennaio 2016, l’Anac ricorda che “a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art 1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro”.
La norma in oggetto prevede infatti che “all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: …b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.
Pertanto il presidente Anac Raffaele Cantone comunica che “il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso e l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016”.