Con il comunicato del Presidente Busia del 26 maggio scorso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti per supportarle qualora le stesse decidano di affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori.
Testo completo del comunicato.
“Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti in merito al conferimento interno dell’incarico di direttore dei lavori.
Al riguardo si chiarisce che la materia degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito anche Codice), che ne prevede l’attribuzione o all’interno delle stazioni appalti o all’esterno. In particolare, per quanto qui rileva, l’articolo 24 del Codice, rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all’articolo 46.
Il successivo articolo 101, rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti”, impone alle stazioni appaltanti di individuare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere (comma 2). La medesima disposizione, inoltre, individua sia i compiti e le attività del direttore dei lavori sia le responsabilità di quest’ultimo (comma 3).
L’articolo 111, rubricato “Controllo tecnico, contabile e amministrativo”, precisa che se le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, l’affidano nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1).
Una lettura sistematica delle disposizioni sopra ricordate consente di ritenere che qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell’avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo. In tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dal legislatore per lo svolgimento dell’incarico in esame, deve essere scelto tra i dipendenti: a) dei propri uffici tecnici; b) degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.
Tale interpretazione è corroborata dal principio della personalità dell’incarico, desumibile dallo specifico regime di responsabilità delineato dall’articolo 101, comma 3, del Codice in virtù del quale: “Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”. Depone, inoltre, nel senso sopra prospettato sia la disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all’articolo 42 del Codice sia lo specifico regime di incompatibilità sancito dall’articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (comma 7). È evidente, infatti, che per controllare se sussista o meno in una fattispecie concreta una situazione di conflitto di interessi ovvero di incompatibilità a svolgere l’incarico di direzione dei lavori è necessario che sia individuato nominativamente il soggetto titolare dell’incarico.”