Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso disponibile la Pubblicazione n.2 – Elezioni amministrative – Ed.2025 avente ad oggetto “Elezioni amministrative 2025. Elezione del sindaco e dei consigli comunali. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione“.
In premessa al documento si richiama il quadro normativo di riferimento, ovvero le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale contenute, fondamentalmente:
- nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
- nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale;
- nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione
della legge n. 81/1993;
- nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato tutte
le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli
enti locali.
Ed innanzitutto tra le novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso. Inoltre, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, all’art. 3, comma 1, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluoghi di provincia si applicano, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, gli artt. 72 e 73 del citato
decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina il sistema elettorale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, le norme elettorali dettate per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono intendersi applicabili anche ai comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore.
Il documento, per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, è corredato da relative istruzioni in forma semplificata.
Fonte: DAIT