Attribuire punteggi più alti nelle graduatorie per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio è contrario al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando illegittima una disposizione della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019.
Nel mirino dei giudici è finito l’Allegato B, lettera c-1), richiamato dall’articolo 10 della legge, che prevedeva punteggi crescenti per l’assegnazione degli alloggi ERP in relazione al radicamento territoriale. Secondo la Corte, pur non configurandosi come requisito di accesso, questo criterio attribuiva un peso eccessivo alla “storicità di presenza”, finendo per ridimensionare la centralità della condizione di bisogno, che deve invece restare il fulcro del sistema di assegnazione.
La Consulta ha ribadito che il diritto all’abitazione rientra tra i diritti sociali fondamentali, essenziali per garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. Premiare il radicamento territoriale in modo scollegato dallo stato di necessità è irragionevole, non coerente con la finalità del servizio pubblico e genera una disparità di trattamento ingiustificata tra persone accomunate da situazioni di fragilità.
La decisione, tuttavia, non esclude in assoluto che il legame con il territorio possa essere preso in considerazione. Può farlo, chiarisce la Corte, quando rappresenta un indicatore di stabilità o di un aggravamento della condizione sociale, come avviene nello stesso impianto normativo toscano con il punteggio attribuito all’anzianità di permanenza in graduatoria, che riflette il protrarsi del disagio abitativo in assenza di una risposta concreta.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale