La sezione di Bari del Tribunale amministrativo per la Puglia ha stabilito, nella la sentenza del 16/10/2015, n. 1330, l’inammissibilità di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia presentata in formato cartaceo, poiché la modalità corretta di presentazione, prevista dal legislatore, è solo ed esclusivamente quella in formato telematico.
I giudici ammnistrativi pugliesi hanno chiarito che la presentazione su supporto cartaceo all’ufficio tecnico comunale diverso dal SUAP di una SCIA per attività produttive va rigettata, in quanto non si configura come SCIA. La presentazione telematica allo Sportello è l’unica possibilità per riconoscere validità alla segnalazione e, di conseguenza, poter procedere alla relativa istruttoria.
Nei fatti il ricorrente, proprietario di una stazione radio base per telefonia cellulare, aveva presentato, congiuntamente a un operatore di telefonia mobile, una segnalazione certificata di inizio attività, indirizzata al Comune e acquisita in formato cartaceo, per l’implementazione di un impianto di proprietà dello stesso sulla suddetta stazione radio base.
Ma l’istanza è stata archiviata, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere presentata, a pena di inammissibilità, presso il SUAP – ai sensi del DPR 447/1998 – e in modalità telematica.
Secondo gli stessi giudici, il legislatore è stato infatti chiaro nello stabilire, all’art.2 del DPR n. 160/2010, che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive, di prestazione di servizi, e quelle relative alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, ed i relativi elaborati tecnici e allegati, debbano essere presentati esclusivamente in modalità telematica, al Suap competente per territorio.
Nel provvedimento del TAR si legge, infatti, che di tale modalità tiene conto anche l’art.19 della Legge n. 241/1990, laddove nel disciplinare prescrive che la SCIA “corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, possa essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica. In tal caso la segnalazione può considerarsi presentata solo al momento della ricezione da parte dell’amministrazione”.
Pertanto, coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla pubblica amministrazione, in base al DPR n. 160/2010, una SCIA presentata al SUAP nel formato cartaceo, come in questa occasione, non può, per il solo fatto di essere stata lì depositata, ritenersi una segnalazione valida, mancando il presupposto per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la presentazione in modalità telematica. Le SCIA presentate nel formato cartaceo, quindi, non possono essere considerate ricevibili e non potranno produrre, perciò, alcun effetto giuridico.
Tar per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, sentenza del 16 ottobre 2015, n. 1330