Possono partecipare alle gare pubbliche non solo le imprese che hanno già ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale, ma anche quelle che hanno presentato domanda di concordato preventivo con riserva. Così ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 426/2016. Gli stessi giudici si soffermano, nella stessa pronuncia, sul principio della necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione ex art. 37, commi 4 e 13 del Codice dei contratti pubblici.
Nello specifico i giudici di Palazzo Spada sottolineano che è consentita la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici non solo alle imprese che hanno già ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale, “ma anche a quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo” con riserva, ai sensi dell’art. 161, c. 6, della L.F., in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente, il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (c.d. “concordato in bianco”) non comporta il venir meno dei requisiti prescritti dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici . Il richiamato orientamento è del resto coerente le finalità della riforma della L.F. (approvata con il d.l.22 giugno 2012, n. 83 del 2012, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) che – nell’interesse del mercato e degli stessi creditori – è volta a “guidare l’impresa oltre la crisi”, anche preservando “la capacita dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti”.
Il principio generale della necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione – di cui al combinato dei commi 4 e 13 dell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici – è posto a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale, con la conseguenza che la mancata dimostrazione di tale corrispondenza comporta l’esclusione dalla procedura. Con riguardo all’art. 37, c. 4, e all’indicazione delle parti del servizio imputate alle singole imprese associate o associande -è necessario seguire “un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica che valorizzi il dato teleologico del raggiungimento dello scopo della norma senza che assuma rilievo dirimente il profilo estrinseco del modo in cui siffatta esigenza sia soddisfatta”; con la conseguenza che tale obbligo “dovrà allora ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese”. Un tale approccio ermeneutico, consente di ritenere che, in questa circostanza, risulta pienamente soddisfatta l’esigenza – cui risponde l’obbligo di specificazione delle quote o delle parti del servizio assegnate a ciascuna impresa – di garantire alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto che eseguirà il servizio, al fine di assicurare una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto e di effettuare ogni previa verifica sulla effettività del raggruppamento e sulla qualificazione dell’esecutore.
La disponibilità dei requisiti oggetto di avvalimento, concludono i giudici di secondo grado, deve essere assicurata, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art.49, comma 2, lett. d) e f), del Codice dei contratti pubblici.