È illegittimo il diniego, opposto dalla p.a. alla domanda di mutamento del cognome, qualora motivato sulla base della eccezionalità del cambiamento stesso; infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l’assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio, sicché la p.a. deve evidenziare specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Nel caso di specie, la Sezione ha esaminato l’appello opposto dalla p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso avverso l’atto con cui era stata respinta l’istanza di cambiamento del cognome. In particolare, la figlia chiedeva di cambiare il proprio cognome (quello del padre) con quello materno, perché il padre, dopo la separazione ed il divorzio dalla madre, non si sarebbe mai preoccupato del suo sostentamento, né avrebbe avuto interesse ad instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo, quale dovrebbe essere quello tra genitore e figlia; il padre avrebbe tenuto sistematicamente, nei suoi confronti, un atteggiamento anaffettivo ed arrogante in occasione di incontri casuali verificatisi nel tempo, negandole perfino il saluto.
La p.a. aveva respinto l’istanza, sull’assunto che la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere oggettivamente rilevanti e può essere ammessa solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni. Nel caso di specie, le affermazioni della ricorrente, benché confermate dalla madre, sarebbero rimaste prive di supporto documentale.
La Sezione, ricordando la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ha respinto l’appello, ritenendo che la ricorrente avesse prodotto quanto poteva e che le ragioni addotte a sostegno della domanda sono “ragioni serie e ponderate, che avrebbero meritato un maggior approfondimento da parte dell’Amministrazione, specie se si considera che – come ha rettamente rilevato il TAR – non sono state evidenziate “specifiche ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza”.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it