I giudici della terza sezione del Tar Toscana hanno stabilito, nella sentenza 529/2016, che le parafarmacie erogano un servizio rivolto a soddisfare bisogni connessi alla salute che, per molti versi, è assimilabile a quello svolto dalle farmacie e, pertanto, possono installare l’insegna a croce verticale (cd. a bandiera).
Nelle parafarmacie è, infatti, possibile reperire farmaci la cui dispensazione non necessita di ricetta medica (medicinali fascia C), presidi per l’automedicazione, medicinali veterinari anche sottoposti a ricetta medica ad esclusione degli stupefacenti, servizi diagnostici, prenotazione delle visite specialistiche presso il SSN. Inoltre, al pari di quanto accade per le farmacie, questi servizi non si esauriscono in un mero scambio di natura commerciale fra venditore e cliente ma, data la loro rilevanza per la tutela del diritto alla salute, hanno un contenuto strettamente professionale, potendo essere erogati soltanto da soggetti particolarmente qualificati come i farmacisti che l’ordinamento nazionale, non a caso, considera come “persone esercenti un servizio di pubblica necessità” (art. 359 c.p.).
Un regolamento comunale che ponga limiti alla ordinaria facoltà dell’imprenditore che si rivolge ad un’utenza indifferenziata di segnalare alla clientela l’ubicazione dell’esercizio costituisce una potenziale restrizione della libertà economica che deve essere adeguatamente giustificata da motivi di interesse generale sulla base di un bilanciamento operato secondo i criteri di proporzionalità e non discriminazione. Sotto quest’ultimo profilo, nel caso di specie, assume rilevanza la circostanza che in relazione ad un’ampia fascia di servizi sanitari le parafarmacie svolgono la propria attività in regime di concorrenza con le farmacie, con la conseguenza che ogni trattamento differenziato suscettibile di favorire queste ultime deve trovare adeguata giustificazione negli “obblighi di servizio pubblico” (limitazioni territoriali alla apertura delle sedi in relazione alla cd. “pianta organica”, obblighi di apertura in orari predeterminati, turni, etc.) a cui esse, a differenza delle parafarmacie, sono soggette. Obblighi che impongono, è vero, forme di compensazione ma non giustificano qualsiasi tipo di trattamento differenziato.
Pertanto, in questa vicenda, secondo gli stessi giudici l’art. 8 del regolamento delle insegne del comune di Firenze deve considerarsi illegittimo nella parte in cui consente alle sole farmacie la facoltà di esporre insegne a bandiera con la croce conformi alle tipologie tipiche ammesse nella zona A del centro storico laddove le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile lo consentano.