Lo ha chiarito il Consiglio di Anac con Comunicato del Presidente del 5 giugno sottolineando come sia auspicabile la consultazione di cinque operatori economici. Va precisato che all’affidamento dei contratti attuativi non si applica la rotazione.
Il quadro di riferimento è l’articolo 509 del nuovo Codice Appalti che definisce in quattro anni la durata massima dell’accordo, l’obbligo di indicare il valore totale degli affidamenti che verranno disposti nei quattro anni e il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Riguardo alle prestazioni non standardizzabili e prive di progettualità, Anac ribadisce la necessità che siano ben identificate al momento del bando. Quanto alla possibilità di affidamento diretto, l’Autorità precisa che “l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto”.
Anac considera, poi, “auspicabile che le stazioni appaltanti procedano alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.
Fonte: ANAC