Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione V, n. 7201 del 4 settembre 2025) mette un punto fermo sull’equilibrio tra la trasparenza amministrativa e la riservatezza d’impresa. La decisione, presieduta da Caringella e relata da Perrelli, chiarisce i limiti del cosiddetto accesso civico generalizzato (noto anche come Foia all’italiana), un istituto che mira a garantire al cittadino la consultazione di documenti e dati della Pubblica Amministrazione.
Il Bilanciamento Necessario
Secondo i giudici, l’Amministrazione pubblica non può concedere l’accesso a occhi chiusi. È richiesto un “bilanciamento concreto” tra l’interesse del richiedente a conoscere e l’interesse dell’aggiudicatario a tutelare le proprie informazioni riservate.
Il Consiglio di Stato ha specificato che l’accesso civico non può in alcun modo portare alla divulgazione di dati sensibili che abbiano una valenza strategica per l’impresa. In particolare, la tutela si estende ai segreti commerciali e al know-how aziendale, la cui diffusione indiscriminata potrebbe:
- Ledere gli interessi di natura commerciale dell’azienda aggiudicataria.
- Falsare la concorrenza futura, dando vantaggi indebiti ai competitor e scoraggiando l’innovazione.
In sostanza, la trasparenza si ferma laddove inizia il segreto industriale legittimo. La sentenza si pone in linea con l’orientamento europeo, richiamando una recente ordinanza della Corte di giustizia UE (C-686/24), confermando che la protezione del know-how è un principio saldo nel diritto comunitario e nazionale.
La decisione ribadisce quindi che il diritto alla trasparenza è fondamentale, ma non è illimitato: deve coesistere con la necessità di tutelare l’ingegno e l’investimento delle imprese.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato