Una recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania, Sezione di Salerno, apre una nuova prospettiva per i privati che tentano di sanare i propri abusi edilizi attraverso la procedura semplificata prevista dall’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).
Il ruolo del tecnico nel piano di ripristino
La decisione (sentenza n. 1305/2025) stabilisce un principio importante: nel procedimento di sanatoria speciale previsto dall’art. 36-bis, il tecnico incaricato dal richiedente ha la piena legittimità di presentare un progetto che includa un piano di ripristino o di demolizione per le porzioni dell’opera che non possono essere sanate.
Il TAR chiarisce che non esiste una “riserva esclusiva” in capo allo Sportello Unico per l’Edilizia comunale riguardo all’individuazione degli interventi di ripristino necessari. In pratica, l’iniziativa di proporre soluzioni per rendere l’immobile conforme non è appannaggio esclusivo dell’amministrazione, ma può essere esercitata dal privato tramite il proprio professionista, allegando il progetto direttamente all’istanza di sanatoria.
La conformità si valuta sull’opera ripristinata
L’altro punto cruciale della sentenza riguarda l’oggetto della valutazione da parte dell’amministrazione comunale. Il TAR stabilisce che, nell’esame dell’istanza di sanatoria ex art. 36-bis, la conformità urbanistica, edilizia e tecnica non deve essere valutata sull’opera abusiva originaria, ma sulla situazione finale che sarà ottenuta dopo l’attuazione del progetto di rimozione o ripristino proposto dal richiedente.
L’amministrazione è quindi chiamata a verificare solo se, una volta eseguite le misure di ripristino prospettate dal tecnico, l’opera risulterà conforme alle normative.
Differenza rispetto alla sanatoria ordinaria
Questa interpretazione segna una netta differenza rispetto alla sanatoria ordinaria (articolo 36) del d.P.R. n. 380/2001. Nel procedimento ordinario, infatti, l’amministrazione può esclusivamente ponderare la doppia conformità dell’opera (cioè se era conforme al momento della realizzazione e lo è al momento dell’istanza), senza possibilità di prevedere interventi correttivi, di ripristino o di demolizione per raggiungere la sanatoria. La procedura ex art. 36-bis, al contrario, ammette la possibilità di rendere l’immobile sanabile tramite modifiche progettate dal privato.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato