La disposizione del Regolamento del Comune di Firenze che vieta per motivi di sicurezza la collocazione dei gonfaloni pubblicitari sui pali della pubblica illuminazione, poiché in contrasto con l’articolo 23 del Codice della Strada, è stata impugnata dinanzi al TAR che l’ha parzialmente accolta annullando gli atti di diniego dell’autorizzazione ed ha indicato i criteri che l’Amm.ne avrebbe dovuto seguire per riadottare il provvedimento.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione V, n.04794/2016, su ricorso delle parti, ha affermato in primo luogo che la direttiva Comunitaria n. 2006/123/CE sulla liberalizzazione delle attività di impresa (recepita dal decreto legislativo n. 59/2010) incontra limitazioni e deroghe che possano essere giustificate dalla prevalenza dell’interesse generale , e tra queste sono da ascriversi la pubblica sicurezza e la sicurezza stradale; inoltre, la delibera impugnata non interferisce in termini generali sull’esercizio dell’attività pubblicitaria, ma soltanto su una particolare modalità della sua esecuzione stabilendo che i pali della illuminazione pubblica siano inutilizzabili per la installazione di gonfaloni pubblicitari.
Vale anche la considerazione, secondo il Collegio, che essendo i detti pali nella titolarità del Comune, era nel pieno potere dominicale dell’ente locale stabilire l’uso che i terzi potessero farne anche perché l’utilizzo a fini pubblicitari è ben al di fuori della funzione propria dei manufatti in questione.
E’ stato altresì osservato che il divieto è stato introdotto con atto generale (la deliberazione n. 17 del 2015) ed il Comune non era tenuto a motivare le ragioni della scelta. Tale assunto scaturisce dal dettato dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 241/1990 che prescrive: “la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”.
Peraltro, il Collegio ha rilevato che la deliberazione del Comune illustra, sebbene non dovuti, i motivi che hanno condotto a vietare l’uso dei gonfaloni e, precisamente, il danno che avrebbero potuto arrecare ai pali dell’illuminazione, sulla base della Relazione istruttoria predisposta dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune stesso.
Infine, la sentenza censura quanto emerge dalla pronuncia del TAR circa l’indicazione dei criteri che il Comune avrebbe dovuto adottare di sostituire i pali dell’illuminazione allo scopo di consentirvi l’uso dei gonfaloni. Una pretesa priva di base giuridica tendente a subordinare l’interesse pubblico di gestione del proprio patrimonio a quello del privato imprenditore.