QUESITO
Nel luglio 2025 è stato affidato il servizio di trasporto scolastico ad un operatore mediante procedura di affidamento diretto, attraverso la piattaforma digitale Mepa. La ditta ha la forma societaria di s.r.l.
La stipula è avvenuta il 12 agosto 2025 attraverso il portale Mepa .
A seguito vendita di quote societarie, i precedenti due soci hanno venduto le quote ad un nuovo soggetto. La ditta non ha cambiato P.Iva e nome ma solo i soci.
Vedendo la visura camerale aggiornata, risulta che l’atto di cessione di quote è datato 06 agosto 2025 (prima della stipula), mentre l’iscrizione alla CCIAA è avvenuta il 18 settembre 2025.
Il portale Mepa prevede per la stipula del contratto (stipula avvenuta il 12 agosto) l’invio del contratto da parte dell’Ente alla controparte senza una formale firma da parte del rapp. legale dell’operatore economico (ad esempio via pec). L’atto di stipula riporta comunque i dati del rappresentate legale in carica prima della cessione delle quote.
Ai fini dell’efficacia dell’atto di cessione delle quote societarie, vale la data dell’atto o la data di iscrizione del Registro delle imprese? Nel caso in cui la data di efficacia dell’atto sia il 06 agosto, si chiede se a seguito dell’avvenuta conoscenza del cambio della compagine sociale sia necessario effettuare una nuova stipula con il nuovo rappresentante legale poiché il precedente indicato nel contratto di stipula del 12 agosto a tale data non era più in carica.
RISPOSTA La cessione delle quote….
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