Il Consiglio di Stato interviene nuovamente in materia di affidamento di servizi in concessione, stabilendo principi chiari sull’importanza del Piano economico finanziario (PEF) e sulla non modificabilità dell’offerta. La sentenza della Sezione V, la numero 7120 del 27 agosto 2025 (Pres. Caringella, Est. Barreca), si concentra in particolare sulla gara per i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nel territorio di un grande ente locale.
Il PEF non è separabile dall’offerta
I giudici hanno ribadito un punto cruciale in tema di concessioni di servizi: il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto. Il Piano rappresenta infatti un elemento fondamentale della proposta contrattuale, perché consente all’amministrazione di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria.
Nelle concessioni che si estendono su diversi anni, la sostanza dell’offerta va desunta anche e necessariamente dal PEF, che accompagna la percentuale di ribasso sulle tariffe. Per questo motivo, la stazione appaltante è corretta nell’esaminare il PEF per la verifica di conformità dell’offerta alla lex specialis di gara, ancor prima di verificarne la congruità.
Il caso specifico: ribasso non applicato a tutte le aree
Applicando tale principio, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di un operatore economico già aggiudicatario. Dagli atti relativi a una procedura per l’affidamento dei servizi di ripristino stradale, e in particolare dal PEF e dalla relazione di congruità, era emerso che il ribasso percentuale unico offerto non sarebbe stato applicato agli interventi su aree stradali inferiori ai 50 mq. Ciò è stato ritenuto difforme da quanto stabilito dalla documentazione di gara e da un precedente giudicato amministrativo.
Il Consiglio ha precisato che, anche volendo ipotizzare una sostenibilità complessiva dell’offerta, una manipolazione di elementi essenziali (come il modello tariffario) in una fase successiva non è ammissibile, in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta. In sostanza, una sentenza di annullamento dell’aggiudicazione per anomalia non giustifica la rimodulazione della proposta economica originaria.
Criterio di aggiudicazione: legittimo considerare il prezzo
Un altro aspetto rilevante chiarito dalla sentenza riguarda il criterio di aggiudicazione. I giudici hanno ritenuto legittima la scelta della stazione appaltante di optare per l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), dando rilevanza anche all’elemento tariffario. Non esistono, infatti, ostacoli normativi che impediscano all’ente concedente di pre-determinare le tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi utenti.
La Sezione V ha in questo modo respinto la tesi secondo cui, in questi specifici affidamenti, la competizione dovrebbe riguardare esclusivamente l’elemento qualitativo, escludendo il prezzo, come sostenuto da un quesito ministeriale del 2024. Secondo il Consiglio di Stato, il prezzo è un elemento fondamentale anche quando l’onere ricade sui terzi soggetti (come cittadini/utenti attraverso le compagnie assicurative).
Infine, la sentenza ha ricordato che la ricevibilità del ricorso di primo grado, essendo una questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio, può essere eccepita anche dal giudice d’appello senza la necessità di un appello incidentale.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato