La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9289 dell’8 aprile 2025, ha stabilito un principio di rilievo in materia di appalti pubblici e contenimento della spesa, chiarendo la natura e gli effetti di una specifica norma introdotta nel 2012 (l’art. 1, comma 13, del d.l. n. 95/2012).
L’obbligo inderogabile e l’adeguamento automatico
Secondo la Suprema Corte, la norma ha un carattere inderogabile e si applica automaticamente a tutti i contratti di appalto pubblico, anche a quelli che erano già in corso al momento della sua entrata in vigore. Ciò significa che l’obbligo di contenimento della spesa deve essere recepito nel contratto in modo automatico, a prescindere da eventuali clausole difformi precedentemente pattuite tra le parti.
In sostanza, l’obiettivo del legislatore è la riduzione della spesa pubblica, e questo prevale sulla libera pattuizione contrattuale.
Il potere della Pubblica Amministrazione
La conseguenza diretta di questo principio è che la Pubblica Amministrazione (P.A.) ha il potere di integrare e modificare direttamente le condizioni contrattuali in corso, al fine di adeguarle agli obiettivi di risparmio.
Se l’appaltatore rifiuta le modifiche richieste dalla P.A. – volte, ad esempio, a uniformare i corrispettivi ai minori importi previsti dai tariffari Consip (come previsto dall’art. 26, comma 1, della l. n. 488/1999) – l’Amministrazione può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento. Questo è possibile se le condizioni contrattuali residue, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, risultano meno vantaggiose per l’ente pubblico rispetto a quelle ottenibili tramite Consip.
Il caso specifico
Nel caso esaminato dalla Corte, la sentenza impugnata aveva erroneamente interpretato la norma, ritenendo che per l’appaltatore sussistesse solo un “mero impegno” ad uniformare i corrispettivi, senza un vero e proprio obbligo di modifica effettiva del contratto. La Cassazione ha invece cassato questa interpretazione, ribadendo che l’adeguamento ai fini del contenimento della spesa è un obbligo effettivo e inderogabile, che dà diritto all’Amministrazione di recedere in caso di rifiuto dell’appaltatore.
Il messaggio della Cassazione è chiaro: nelle procedure di appalto pubblico, l’esigenza di efficienza e contenimento della spesa imposta dalla legge non è una semplice indicazione, ma un vincolo stringente che può portare alla risoluzione del contratto se non accettato dall’appaltatore.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione