La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito un importante punto sulla giurisdizione in materia di abusivismo edilizio e relative demolizioni. Con l’ordinanza n. 9442 del 10 aprile 2025, la Suprema Corte ha stabilito che spetta al giudice ordinario (non al giudice amministrativo) decidere in merito a chi sia il responsabile dell’abuso, quando il provvedimento di demolizione è stato emesso dal Comune per dare esecuzione a una precedente sentenza del giudice penale.
GIURISDIZIONE E COMPETENZA CONCORRENTE
Le Sezioni Unite hanno ribadito che il potere di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo spetta in modo autonomo e concorrente sia al giudice penale sia all’amministrazione comunale. Questo significa che entrambi gli organi hanno la facoltà di agire in tal senso.
La questione di giurisdizione sorge quando il cittadino contesta l’atto amministrativo di demolizione emesso dal Comune, ma non per vizi formali del provvedimento stesso o del procedimento amministrativo. La vera contestazione, nel caso esaminato, riguardava l’individuazione del colpevole dell’abuso.
LA SENTENZA: GIUDICE ORDINARIO SULLA COLPA
Secondo la Cassazione, se l’amministrazione comunale emana l’ordinanza di demolizione come atto esecutivo di una statuizione del giudice penale, e l’interessato vuole contestare proprio le valutazioni fatte dal giudice penale in merito al soggetto che ha commesso l’abuso, allora la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
In pratica, se la lite non riguarda l’operato del Comune in sé (ad esempio, un difetto nella procedura amministrativa), ma mira a rimettere in discussione chi sia il vero responsabile dell’illecito edilizio già accertato in sede penale, la materia ricade sotto la competenza del tribunale civile, e non del TAR o del Consiglio di Stato.
La Corte ha così rigettato il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla specifica controversia.
Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione