La Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza a Sezioni Unite (n. 8810 del 3 aprile 2025), ha fatto chiarezza su una questione procedurale cruciale che riguarda gli enti pubblici e il contributo unificato nelle cause civili.
LA QUESTIONE: DI CHI È LA COMPETENZA?
Quando un ente pubblico (come un Comune) vince una causa, ha diritto a recuperare dalla parte soccombente (il cittadino o un’azienda) il contributo unificato che era stato “prenotato a debito” e non versato subito. Il dubbio che si poneva era: l’azione per recuperare questa somma è di natura tributaria, di competenza del giudice tributario, oppure rientra nella sfera del diritto comune, spettando al giudice ordinario?
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’azione di recupero da parte dell’amministrazione vittoriosa non ha natura fiscale, ma è un’azione per la ripetizione dei costi del giudizio.
In pratica, il momento in cui l’ente pubblico recupera i soldi dal soccombente per versarli allo Stato non è un adempimento di un’obbligazione tributaria (quella è già definita tra l’amministrazione della Giustizia e l’ente stesso). È, invece, un semplice esercizio del diritto a vedersi rimborsati i costi sostenuti o, in questo caso, “prenotati”.
CONCLUSIONI: GIUDICE ORDINARIO HA LA GIURISDIZIONE
La Cassazione conclude quindi che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il recupero del contributo unificato prenotato a debito è considerato un profilo meramente patrimoniale e non implica l’esercizio di poteri pubblici o “autoritativi” da parte dell’ente vincitore. Si tratta semplicemente della fase esecutiva di un titolo giudiziario, ovvero il recupero delle spese processuali, una materia che ricade pienamente sotto la competenza del giudice ordinario.
Fonte: Rassegna Massimario della Corte di Cassazione