ANAC interviene su una gara di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e stabilisce un principio fondamentale in materia di project financing: l’offerta economica non può mai essere considerata irrilevante ai fini della selezione del contraente, anche se il suo peso è marginale. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025 (approvato il 1° ottobre), ha infatti censurato la lex specialis di una gara europea che prevedeva l’attribuzione di un punteggio pari a zero all’offerta economica.
Annullamento e riformulazione degli atti di gara
Il caso riguarda l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione, un’operazione dal valore di oltre 25 milioni di euro. Secondo ANAC, la clausola che annulla di fatto la valutazione economica è incoerente con la natura stessa del project financing e contrasta con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice degli Appalti.
Per questo motivo, l’ente concedente coinvolto è chiamato ad annullare in autotutela il bando, il disciplinare di gara e tutti gli atti conseguenti. L’amministrazione dovrà quindi riformulare la lex specialis per bilanciare l’interesse per la qualità dell’offerta con la sua valenza economica, per poi procedere a una nuova pubblicazione con nuovi termini.
Bilanciare qualità ed economia
ANAC ha sottolineato che la finanza di progetto è un’operazione complessa in cui il soggetto privato si fa carico della realizzazione e della gestione dell’opera, garantendo alla Pubblica Amministrazione l’assenza di oneri finanziari diretti. Un elemento essenziale di questo strumento, come per ogni PPP, è il trasferimento del rischio operativo ed economico sul privato.
La decisione di assegnare peso nullo all’offerta economica è stata giudicata contraddittoria in quanto, pur garantendo discrezionalità all’ente nel ponderare l’offerta, non si può totalmente prescindere dalla valutazione quantitativa. L’Autorità spiega che non valorizzare la componente economica e finanziaria “rende radicalmente nulla ed irrilevante la sua valutazione da parte della Commissione giudicatrice” e svilisce l’elemento essenziale del trasferimento del rischio.
In sostanza, non è compatibile con l’obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sterilizzare la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, che deve invece essere bilanciata con l’interesse (spesso prevalente) al pregio qualitativo e innovativo.
Fonte: ANAC