Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione II, n. 7414/2025) mette un freno alle sanzioni più drastiche applicate ai gestori di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I giudici hanno stabilito che l’applicazione della decadenza totale dagli incentivi – una misura che azzera completamente il beneficio economico – è illegittima in caso di violazioni amministrative.
La norma violata
Il principio cardine su cui si basa la decisione è l’interpretazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011. Questa norma stabilisce in modo chiaro che, in presenza di violazioni, il gestore deve disporre una decurtazione dell’incentivo che varia in una misura compresa tra il 10 e il 50 per cento, a seconda della gravità dell’infrazione commessa.
Il Consiglio di Stato ha, di fatto, bocciato l’adozione di un provvedimento di decadenza totale per due ordini di ragioni fondamentali:
- Mancanza di previsione legale: la decadenza totale come sanzione non è prevista dal citato D.Lgs. 28/2011, che limita esplicitamente la punizione alla sola decurtazione percentuale.
- Irrazionalità e arbitrarietà: una sanzione così estrema come la decadenza totale verrebbe considerata arbitraria e irragionevole in quanto pregiudicherebbe, senza una base normativa, le finalità pubbliche di salvaguardia e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. In altre parole, la sanzione non deve annullare l’obiettivo primario della legge: sostenere la transizione energetica.
La portata della sentenza
La sentenza, che si configura come un precedente importante data l’assenza di pronunce precedenti negli esatti termini, rafforza la tutela degli operatori del settore delle rinnovabili, imponendo al gestore degli incentivi (solitamente il GSE) di attenersi al principio di proporzionalità e di applicare solo la decurtazione percentuale prevista dalla legge.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it