Nella sentenza 731/2025 i giudici della prima sezione del Tar Lombardia hanno chiarito chiarito diversi nodi relativi a profili operativi in tema di nuovo codice dei contratti pubblici. Nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, spiegano i giudici amministrativi lombardi, continua ad applicarsi il principio secondo il quale l’operatore economico, al quale venga comunicato l’esito della gara cui ha partecipato, ma che non abbia ricevuto la trasmissione di tutta la documentazione rilevante per impugnare l’aggiudicazione, può beneficiare di una dilazione fino a un massimo di quindici giorni del termine per impugnare, purché presenti un’istanza di accesso agli atti entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. (1).
In un appalto avente ad oggetto il servizio di notifica di verbali e di recupero crediti relativi alle sanzioni amministrative, per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 100, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consistente nell’avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari servizi analoghi per un determinato importo, occorre avere svolto proprio servizi di riscossione, cioè di incasso delle somme di cui alle sanzioni amministrative, che richiede la iscrizione in apposito albo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. (2).
La sostituzione dell’impresa ausiliaria può essere disposta solo se non c’è colpa da parte dell’ausiliata sull’assenza di un requisito di ordine speciale o di una causa di esclusione in capo all’ausiliaria. (3).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 27 marzo 2025, n. 247.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Corte di Giustizia UE, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/20; Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2022, n. 368; 21 febbraio 2018, n. 1101; sez. III, 4 aprile 2022, n. 2445 e 2 dicembre 2021, n. 8043.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato