Pubblicato in Gazzetta il Decreto 25 febbraio 2025 del Ministero dell’economia e delle Finanze recante la “Disciplina del Fondo nazionale del made in Italy“.
Il decreto definisce le disposizioni per l’attuazione dell’art. 4, commi da 1 a 6, della legge, individuando:
a) i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo nazionale del made in Italy (anche «FNMI»), istituito dal comma 1 dell’art. 4 della legge;
b) i criteri per la realizzazione degli investimenti diretti e indiretti da parte del FNMI, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza degli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, di maggiore rilevanza o con la maggiore potenzialità di crescita;
c) le tipologie e gli interventi finalizzati alla realizzazione di investimenti a condizioni di mercato, in settori strategici e redditizi, le iniziative ammissibili alle diverse forme di intervento, nonché le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato;
d) le modalita’ di apporto delle risorse da parte degli Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei Fondi Target diretti e indiretti, Veicoli di investimento e Imprese Target ammissibili; e) l’individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del FMNI e dei soggetti gestori e la relativa remunerazione e la ripartizione iniziale della dotazione finanziaria del FNMI ai Veicoli di investimento per le tipologie di interventi, diretti e indiretti, previsti nelle Imprese Target ammissibili e nei Real Asset Target ammissibili.
Fonte: Gazzetta Ufficiale