La S.C. sez. 3 Civile con l’ordinanza n. 7927/2024 ha appermato il principio secondo cui il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e non deve soltanto valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue, ma anche darne adeguato conto nella motivazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato, in quanto adeguatamente motivato, il provvedimento che, con la condanna di un Comune alla realizzazione di lavori di rifacimento della fogna pubblica entro un certo termine, aveva fissato in ottocento euro la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, in ragione del pericolo di sversamenti di scarichi reflui derivante dal carattere temporaneo dei lavori già eseguiti e dei conseguenti gravi danni che la parte attrice avrebbe potuto subire in caso di ritardo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 134 lett. 4
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione