La Corte dei conti comunica che fino al 14 giugno 2024 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) riferiti alla data del 31/12/2022.
Le amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 13 marzo 2024, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it
– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, adottati entro il 31/12/2023, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);
– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2022 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).
Si ricorda l’obbligatorietà della comunicazione, per entrambi i richiamati adempimenti. Pertanto, anche in assenza di elementi, gli enti devono inoltrare, attraverso l’applicativo, esplicita dichiarazione al riguardo. Le Amministrazioni soggette al TUSP devono caricare a sistema il provvedimento, adottato dall’organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Sul portale sono disponibili le istruzioni per la compilazione e il manuale operativo, elaborati dal MEF d’intesa con la Corte dei conti.
La Corte dei conti precisa, altresì, che le amministrazioni pubbliche dovranno, comunque, trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2022, secondo le modalità di seguito descritte:
– le amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;
– le amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (camere di commercio, università, unioni di comuni, comunità montane, consorzi, ecc.) devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;
– gli enti sottoposti al controllo della Sezione controllo enti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it;
– le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali sottoposti al controllo delle Sezioni riunite in sede di controllo devono trasmettere i provvedimenti attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it;
– gli ordini e i consigli professionali territoriali possono procedere al solo inserimento dei provvedimenti e dei dati sopra indicati nel Portale Partecipazioni del Tesoro, salvo eventuali successive istanze istruttorie da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo.
Per ulteriori informazioni: https://portaletesoro.mef.gov.it/
Fonte: Corte dei Conti