In questo senso si è pronunciata l’ Anac con un parere – funzione consultiva n. 2/2024, specificando che
“L’operatore economico interessato dalla misura giudiziaria può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità. La causa di esclusione, infatti, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario”.
In sostanza – precisa Anac – la norma (art. 94, comma 2, del Codice) dispone che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario. La sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha inoltre efficacia solo pro-futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa disposizione che lo preveda.
Con il parere espresso, Anac ha voluto chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice Antimafia, possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all’adozione della predetta misura, proprio in ragione della sospensione temporanea degli effetti della stessa. Pertanto l’ammissione al controllo giudiziario produce i suoi effetti solo per l’avvenire, con la conseguente possibilità per l’impresa di partecipare ad altre e future procedure di gara.
Fonte: Anac