Un ente richiede se la cassa vincolata determinata da trasferimenti anticipati e riferiti ad uno specifico investimento non ancora realizzato possa essere utilizzata, nei limiti delle quote attribuite all’anticipazione di tesoreria, anche per il pagamento di spese in conto capitale riferite ad investimenti finanziati da altre entrate tipo ad esempio avanzo di amministrazione.
Gli esperti di Anci Risponde ritengono che l’ipotesi prospettata sia possibile; si conferma pertanto che le disponibilità di cassa vincolate e destinate ad un investimento che non si è ancora concluso, possa essere utilizzato per il pagamento delle spese conseguenti ad un altro investimento finanziato con l’avanzo di amministrazione.
Condizione che deve essere rispettata, aggiungono, è che questo utilizzo della cassa vincolata rispetti i limiti in base ai quali è possibile fare ricorso all’anticipazione di tesoreria effettuata dal tesoriere (art. 222, comma 1 del Tuel; questo limite è stato elevato ai 5/12 dalla legge 197/2022).
I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, del TUEL).