Un comune di 2300 abitanti riferisce che all’interno dell’ente la struttura degli uffici é organizzata in due aree con posizione organizzative: 1^ area amministrativa contabile e 2^ area tecnica/polizia locale. Fatta questa premessa, posto che l’amministrazione comunale intende scindere la polizia locale dal settore tecnico creando un’altra area (3^area), appunto quella polizia locale, pone alla redazione di Anci Risponde il seguente quesito:
E’ possibile dare all’ente questa nuova organizzazione delle aree e, se possibile, quali procedure ed atti bisogna porre in essere, non solo da un punto di vista amministrativo ma anche da un punto di vista contabile atteso che con la creazione di una ulteriore posizione organizzativa occorre impegnare la spesa per l’indennità corrispondente?
La Struttura Organizzativa di un Ente è funzionale alle indicazioni e alle priorità del programma di governo dell’Amministrazione e si caratterizza per la capacità di adattamento alle mutevoli esigenze e per la possibilità di modifica in rapporto agli obiettivi e ai programmi da perseguire.
Ciò posto, in risposta al quesito, gli esperti di Anci Risponde, fanno rilevare come in coerenza con le scelte effettuate dall’Amministrazione Comunale e nel perseguimento costante degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, è quindi sempre possibile apportare modifiche all’assetto organizzativo dell’ente, tenendo conto degli obiettivi strategici riportati nel Documento Unico di Programmazione.
Dal punto di vista formale l’istituzione di una nuova Area (nel caso di specie “Polizia Locale”) richiede, innanzitutto, l’adozione di una delibera di Giunta con la quale approvare la modifica della struttura organizzativa; inoltre, per poter corrispondere al Responsabile della nuova Area le indennità connesse alla posizione di Elevata Qualificazione (alla luce del Capo II del il CCNL 16 novembre 2022) è necessario che l’OIV (o il Nucleo di Valutazione) formuli una proposta di graduazione degli incarichi di E. Q. che dovrà, poi, essere approvata dalla Giunta Comunale; tanto nel rispetto di atto (solitamente un Regolamento) che disciplini i criteri generali per la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, per l’attribuzione dell’incarico e per la valutazione dei risultati.
Dal punto di vista contabile, in fase di approvazione da parte della Giunta Comunale della “pesatura” formulata dall’OIV (o dal Nucleo), è necessario verificare la copertura dei costi connessi alla istituzione della 3^ Area, in particolare per quel che concerne le indennità connesse alle posizione di Elevata Qualificazione; al riguardo, l’articolo 79, comma 6, del Ccnl 16.11.2022, dispone: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”.
In altri termini, tenuto conto della proposta di graduazione degli incarichi di E.Q. formulata dall’OIV (o dal Nucleo), occorrerà verificare che l’entità delle risorse destinate a tali incarichi non sfori il tetto del salario accessorio del 2016.
Tanto verrà attestato apponendo il visto contabile nella deliberazione della Giunta Comunale con la quale si approva la proposta di graduazione degli incarichi di E.Q. formulata dall’OIV (o dal Nucleo di Valutazione).