In materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici, la legge nazionale prevale su quella regionale. Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente del 19 settembre 2023, intervenendo su una nomina di un consigliere comunale in una Fondazione museale, in una regione dell’Italia centrale.
“Con specifico riferimento ai temi dell’inconferibilità e dell’incompatibilità, le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 assumono la valenza di principi generali dell’ordinamento giuridico”, scrive Anac. “Ciò induce ad affermare che non è consentito al legislatore regionale disciplinare la materia dell’anticorruzione, tanto con disposizioni in contrasto, quanto con disposizioni ulteriori, anche più restrittive, rispetto alla legge statale”.
Di conseguenza, l’Autorità esprime parere negativo alla conferibilità dell’incarico di consigliere d’amministrazione di una Fondazione museale a un consigliere comunale. Questo perché il Comune ha popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e quindi l’incarico è soggetto a divieto in base al decreto attuativo della Legge Severino. Inoltre, la Fondazione museale è un ente di diritto privato in controllo pubblico, e rientra quindi nei divieti stabilito dalla legge nazionale.
“Con riguardo al caso di specie – chiarisce l’Autorità -, la legge regionale istitutiva della Fondazione riconosce in capo al consiglio di amministrazione i poteri di amministrazione straordinaria, i quali comportano anche l’esercizio di attività gestoria. Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, deve ritenersi inconferibile l’incarico di consigliere di amministrazione della Fondazione Museale ad un consigliere comunale”.
Fonte: Anac