Un quesito pervenuto alla redazione di Anci Risponde fa riferimento al parere dell’Aran n. CFL 191 del 20.12.2022 concernente l’indennità servizio esterno per il personale della Polizia Locale, che in continuità con i precedenti orientamenti, è favorevole a che i proventi derivanti dal codice della strada possano essere impiegati per finanziare nell’ambito delle risorse decentrate (art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del nuovo CCNL.
Ciò premesso l’ente chiede, in particolare, se i proventi da impiegare per la suddetta finalità debbano essere quelli inclusi nella quota vincolata pari al 50 per cento dei proventi destinati alle finalità previste dall’art. 208, comma 4 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. oppure, in alternativa, si debba destinare una parte dei proventi relativi alla restante quota del 50% a destinazione non vincolata ma di cui l’amministrazione comunale ha solo la facoltà, ai sensi dell’art. 208, comma 5.
Gli esperti di Anci Risponde fanno rilevare intanto, più analiticamente, come l’art. 98 del CCNL 16.11.2022 ha ridisciplinato l’utilizzo dei proventi di cui all’art. 208 del Codice della Strada – commi 4 lett. c) e 5) -, citando alla lettera C) l’erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
L’Aran, del resto, sulla considerazione che il “servizio esterno” è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale ritiene, ormai da tempo, che i proventi derivanti dalla violazione delle norme del codice della strada possano essere impiegati per finanziare, nell’ambito delle risorse decentrate, l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del nuovo CCNL.
In merito alla quota da destinare a tale finalità, la norma pattizia richiama l’art 208 del CdS sia all’art. 4 lett. c), che all’art 5. Pertanto in virtù di una interpretazione di carattere sistematico e letterale delle citate disposizioni, si ritiene che i proventi da impiegare per tali scopi possano essere, oltre quelli inclusi nella quota vincolata del 50% di cui al comma 4, anche la restante quota del 50%. Tanto alla luce del richiamo al comma 5 dell’art. 208 tenor del quale “Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”.
Ne consegue, quindi, che per la restante quota del 50%, è rimessa alla discrezionalità dell’ente locale la determinazione in ordine all’impiego in tutto o in parte della stessa alle finalità di cui al comma 4 dell’art 208 del CdS.