Com’è noto l’art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante le “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” prevede che, mediante l’unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, si provveda a realizzare, entro il 31 dicembre 2022, l’Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.
A tal fine la Circolare in oggetto stabilisce che, prima di procedere alla produzione dell’Elenco, tutti i Comuni dovranno provvedere, entro la data indicata, alla verifica e alla conseguente correzione delle posizioni anomale contenute negli appositi elenchi disponibili nell’applicazione Web di ANPR, secondo le modalità indicate nella “Nota Tecnica” allegata alla presente circolare.
In particolare, i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
– verificare l’esattezza e la completezza dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero, anche con riferimento al dato relativo all’indirizzo estero, per evitare l’inserimento nel suddetto elenco di dati non corretti o incompleti;
– procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione), per evitare disallineamenti con i dati contenuti negli schedari consolari;
– effettuare la cancellazione degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita;
– cancellare le posizioni duplicate (cittadini iscritti contemporaneamente sia in ANPR che in AIRE o in due Comuni AIRE);
– valorizzare il campo “Posizione elettore” (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto)
I Comuni dovranno, inoltre, assicurare che la funzionalità di aggiornamento della posizione elettorale sia garantita dal software gestionale in utilizzo.
Sul sito del DAIT è disponibile il testo integrale della Circolare
Fonte: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali