Gli obblighi sulla trasparenza riguardano anche le cooperative sociali che si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente. Lo chiarisce l’Anac con delibera N.21 del 12 gennaio 2022. Come accade per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche le coop sono tenute a rispettare le misure del decreto legislativo 33/2013 se sono in possesso di tre requisiti cumulativi:
*bilancio superiore a 500.000 euro;
*finanziamento maggioritario da parte delle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi consecutivi negli ultimi tre anni;
*la nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Di conseguenza, previa verifica caso per caso, tenendo conto anche dei singoli atti costitutivi e degli statuti, sono tenute ad assicurare la trasparenza sia per quanto riguarda l’organizzazione che l’attività. Se invece non sono soddisfatti i tre requisiti insieme, le cooperative sociali con un bilancio superiore a 500000 euro che siano state accreditate presso la Regione per la gestione di servizi di interesse generale devono garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione e l’accesso civico semplice e generalizzato solo per i dati e i documenti relativi alle attività di pubblico interesse svolte e non per quelli inerenti alla organizzazione. Al fine della semplificazione, per evitare duplicazioni degli obblighi, chiarisce Anac, è sufficiente la pubblicazione del bilancio sociale sul sito istituzionale. Nella stessa delibera Anac sottolinea come l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici riguardi tutti i gestori di servizi pubblici a prescindere dallo strumento – concessione, appalto o altra modalità – con cui essi abbiano deciso di affidare il servizio pubblico. Anche in questo caso, per evitare doppioni, è sufficiente la pubblicazione delle informazioni nel bilancio sociale.
Fonte: Anac