Il Senato ieri ha dato il via libera alla fiducia sul maxi emendamento alle unioni civili senza stepchild adoption e obbligo di fedeltà. Ora il ddl Cirinnà passa all’esame della Camera. La legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale e reca la disciplina delle convivenze di fatto. Data l’estrema rilevanza che questa normativa rappresenta per la comunità nazionale, a tutti i livelli, ne diamo sintetica illustrazione nei punti chiave.
COME FUNZIONA – Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
COGNOME COMUNE – Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
DIRITTI E DOVERI – Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
NO ALLE ADOZIONI – Cancellata la stepchild adoption, salta la possibilità di adottare per le coppie dello stesso sesso. Nel ddl si legge però che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Saranno quindi sempre i giudici a decidere sull’adottabilità come avvenuto fino ad oggi.
COME CI SI SEPARA – L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
REVERSIBILITA’ DELLA PENSIONE E EREDITA’ – Per le coppie omosessuali legate da un’unione civile scatta la pensione di reversibilità e il diritto all’eredità. Mentre le coppie di fatto etero hanno diritto a reversibilità e eredità solo in caso di matrimonio.
NIENTE OBBLIGO DI FEDELTA’ – E’ sparito dalla legge il riferimento all’obbligo di fedeltà previsto invece nel matrimonio.