Niente autovelox per il Comune che vuole far soldi con le multe e che è interessato solo a “sfruttare” l’area per rimpinguare le casse comunali con multe che graverebbero soprattutto su non residenti, trattandosi di strada a scorrimento veloce. Lo ha disposto il TAR per l’Emilia Romagna, sezione prima, a seguito di ricorso di un Comune contro l’ANAS. L’azienda aveva sospeso l’efficacia della concessione di un’area all’ente per installazione di un autovelox, a seguito del parere negativo della Polizia Stradale e dell’esito di una valutazione collegiale promossa dal Prefetto.
Il ricorso del Comune dinanzi al Tribunale Amministrativo, tuttavia, si palesa infondato, poiché l’ANAS – si legge – ha correttamente emanato i provvedimenti di sospensione e revoca della concessione a suo tempo rilasciata, in quanto l’amministrazione locale non aveva preventivamente cercato quel coordinamento previsto dall’art. 11, comma 3, C.d.S., secondo cui “Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.
Il tratto di strada in cui sarebbe dovuto essere installato l’autovelox, precisano i giudici, è posto all’interno del territorio del Comune, ma non all’interno del centro abitato, pertanto qualunque iniziativa andava coordinata con il Prefetto, quale ufficio territoriale del Ministero dell’interno.