Per scoraggiare l’uso del contante, il Dl n. 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha istituito – a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro – un credito d’imposta sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori dal 1° luglio 2020 (articolo 22). Inoltre, ha stabilito che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, prima a 2mila euro, con decorrenza dallo stesso 1° luglio, e poi a mille euro, a partire dal 1° gennaio 2022 (articolo 18).
In concreto, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Si precisa che il credito d’imposta:
– può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
– va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
– non concorre alla formazione, né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
– è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità. A tal proposito, si ricorda che il regolamento Ue prevede, in generale, un massimale di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari; il limite è più basso per i produttori agricoli (15mila euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30mila euro).
Per le disposizioni attuative della norma sono stati emanati:
– il provvedimento 29 aprile 2020 dell’Agenzia delle entrate, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos. La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema d’interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.
– il provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020), attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento che abbiano stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile (non si considerano tali bollettini postali e assegni) devono comunicare a questi ultimi telematicamente (ad esempio, via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.
Quanto all’uso del contante, ricordiamo che Il comma 3-bis dell’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, aggiunto dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2020, ha stabilito che, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di valore complessivamente pari o superiore a 2mila euro (attualmente, il limite è 3mila euro). Il trasferimento oltre l’importo indicato – specifica la norma – è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a mille euro.
Parallelamente, diminuisce anche il minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria (da 3mila a 50mila euro) applicabile nei confronti di chi non rispetta la norma in questione: è fissato a 2mila euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a mille euro per quelle successive (articolo 63, comma 1-ter, Dlgs n. 231/2007).