I giudici del Consiglio di Stato si sono pronunciati, con la sentenza 6237/2019, sulla legittimità di una deliberazione comunale che ha modificato il perimetro del territorio di pertinenza di una sede farmaceutica di nuova istituzione, essendosi verificato nel tempo uno spostamento della popolazione.
Ebbene, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, è legittima la deliberazione di un comune che ha modificato il perimetro del territorio di pertinenza di una sede farmaceutica di nuova istituzione, essendosi verificato, nel tempo, uno spostamento della popolazione, con conseguente ridimensionamento delle altre sedi farmaceutiche. La finalità di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico non comporta l’obbligo di allocare le nuove sedi in zone disabitate (o quasi) o del tutto sprovviste di farmacie, non dovendo essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza di quelle preesistenti. L’istituzione di una nuova sede farmaceutica, infatti, impatta necessariamente con la posizione delle altre sedi e, quindi, deve ritenersi fisiologica l’eventualità che le nuove zone incidano sul bacino di utenza delle sedi preesistenti.
La revisione della pianta organica presuppone una disfunzionalità della precedente programmazione, tanto da imporre una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione della popolazione sul territorio comunale. Secondo la giurisprudenza l’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessita in via generale di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali. E’, infatti sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’autorità emanante, che vanno ricercati negli atti del procedimento complessivamente inteso in base ai quali è possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi. Nel caso di specie, il riferimento alla distribuzione della popolazione è di per sé sufficiente a sostenere la logicità della scelta operata.
I pareri dell’Asl e dell’ordine dei farmacisti non sono vincolanti, ma assolvono alla sola funzione di acquisire elementi conoscitivi, in quanto il potere decisorio compete alla sola Amministrazione Comunale che è il soggetto cui la legge ha assegnato il potere pianificatorio. Ne consegue che il dissenso da tali pareri non necessita di una specifica motivazione; peraltro, nel caso di specie, la motivazione è comunque desumibile dalla deliberazione impugnata, nella quale si fa espresso riferimento al criterio della distribuzione della popolazione sul territorio, elemento ritenuto idoneo a supportare la logicità della scelta adottata dalla ciunta comunale.