Nella sentenza 5719/2019 i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che il Comune pur essendo titolare della competenza in materia di individuazione, localizzazione ed apertura delle nuove sedi farmaceutiche quale ente esponenziale della comunità locale, non ha alcuna facoltà di prelazione delle nuove sedi.
E’ manifestamente infondata, secondo i giudici di Palazzo Spada, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal titolare di una farmacia quanto al conflitto d’interessi che caratterizzerebbe l’esclusiva competenza del Comune nella localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, avendo un incompatibile ruolo di competitore essendo anche titolare delle farmacie comunali. Il Comune infatti, spiegano gli stessi giudici, pur essendo titolare della competenza in materia di individuazione, localizzazione ed apertura delle nuove sedi farmaceutiche quale ente esponenziale della Comunità locale secondo il principio di rappresentanza democratica, in accordo con il principio di sussidiarietà oggi sancito dalla Costituzione, non ha alcuna facoltà di prelazione delle nuove sedi.
Le sedi farmaceutiche di nuova istituzione, inoltre, integrano l’offerta preesistente cui concorrono Comune e privati, che viene dalla avversata disciplina implementata, e non ridotta a favore della posizione degli operatori già presenti, come il Comune ma anche come il titolare di farmacia, né in questa occasione, è stato argomentato alcun indizio di sviamento di potere utile a far supporre che le avversate scelte del Comune siano in realtà volte a favorire le farmacie comunali. Pertanto, l’appello è stato respinto.