Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno un disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale. La delega prevede, tra le altre cose, il riordino della disciplina in materia di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera; nonché del rapporto di lavoro anche sotto i profili previdenziali e assicurativi.
Un intervento normativo che – si legge nel testo – nasce dall’esigenza di adeguare le disposizioni su funzioni e ordinamento della polizia locale, disciplinati ancora oggi da una legge del 1986 (la 65) alle nuove governance sulle politiche per la sicurezza che si sono sviluppate negli ultimi dieci anni. «Dopo più di 30 anni – ha sottolineato il ministro dell’Interno Matteo Salvini – comincia un percorso virtuoso di cambiamento, meritocrazia e novità per la Polizia Locale».
“La Polizia locale – come riporta il Sole 24 ore – potrà collaborare con le forze di polizia collegandosi al numero di emergenza 112 e accedendo alla loro banca dati. Vengono messi in evidenza i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali la delega legislativa andrà esercitata. A partire dalla definizione della nozione di polizia locale e l’elenco delle funzioni e dei diversi compiti che in essa rientrano. Il provvedimento dovrà disciplinare l’accesso ai ruoli e la progressione di carriera. Dovrà anche definire le qualifiche articolati in ruoli distinti: agente o ufficiale di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria ed agente di pubblica sicurezza. In quest’ultimo caso la competenza è attribuita al prefetto”.
Il regolamento di servizio stabilisce la dotazione organica del personale, l’organizzazione del servizio, i dispositivi di tutela dell’incolumità (giubbotto antiproiettile, scudi, ecc.), le armi (compreso il taser). Le Regioni disciplinano le modalità e i tempi per l’istituzione dei corpi di Polizia locale: il numero minimo di operatori non potrà essere inferiore a 15. Le uniformi ed i segni distintivi dovranno escludere «la stretta somiglianza con le uniformi ed i segni distintivi delle forze di polizia statale e delle forze armate».