L’articolo 15 del decreto legge n.34 del 30 aprile 2019 (c.d. decreto sulla CRESCITA), in corso di conversione alle Camere, attribuisce ai Comuni la facoltà di estendere alle INGIUNZIONI DI PAGAMENTO la definizione agevolata disciplinata dal decreto fiscale n. 119/2018.
La relativa deliberazione dovrà essere adottata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto ed essendo domenica la scadenza del 30 giugno 2019, la data effettiva viene spostata al PRIMO LUGLIO 2019.
L’IFEL ha emanato in data 30 maggio 2019 una NOTA DI APPROFONDIMENTO con la quale illustra i contenuti del decreto ed espone alcune criticità della normativa.
La delibera, adottata dal Consiglio comunale entro il suddetto termine, dovrà essere pubblicata entro trenta giorni successivi sul sito internet istituzionale del Comune, prevedendo la esclusione delle sanzioni per le entrate riscosse tramite ingiunzioni fiscali emesse e notificate entro tutto il 2017 dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui all’art 53 del decr. legisl. n. 446/1997, dovrà contenere:
– il numero di rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30 settembre 2021;
– le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
– i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
– il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Nella NOTA DI APPROFONDIMENTO l’IFEL segnala alcuni aspetti particolari che emergono dalla lettura della disposizione in esame.
Per quanto riguarda le quote oggetto dell’abbattimento, rileva che l’art. 15 limita la facoltà alle sole sanzioni, ma non anche agli interessi di mora previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva o nel regolamento generale sulle entrate, per cui stante la indisponibilità della pretesa tributaria, che si riflette anche sugli oneri accessori, al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi.
Circa le entrate patrimoniali, poiché non sempre è prevista o applicabile una sanzione, emerge la volontà del legislatore di non permettere la definizione agevolata delle entrate costituite da sola sanzione, come quelle relative alle violazioni dei regolamenti comunali ex art. 7 bis del decr. legisl. n. 267/2000 (sanzione da euro 25 a 500) , mentre nell’ipotesi in cui la sanzione sia un accessorio alla pretesa comunale (come ad esempio per il COSAP) la definizione deve ritenersi legittima.
Rispetto alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, viene ricordato che la definizione comporta l’abbattimento degli interessi moratori ed anche le maggiorazioni di un decimo per ogni semestre previste dall’art. 27 della legge n. 689/1981.
In tema di rateizzazione, per le ipotesi di tardivo versamento di una rata, l’IFEL ha rilevato che il legislatore, diversamente da quanto previsto nel D.L. n. 119/2018, ha mostrato una maggiore “apertura” verso inadempimenti minori, per cui il regolamento comunale potrà determinare un breve “intervallo di tolleranza” per i pagamenti effettuati oltre le scadenze stabilite per ciascuna rata.
Si segnala che la NOTA in questione è accompagnata da una BOZZA DI DELIBERA E DI REGOLAMENTO.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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