Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 18 del 22 gennaio 2019 il Decreto 29 novembre 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: “Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche.”.
“I progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.”. E’ quanto prevedeva l’articolo 1, comma 640, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). L’utilizzo del fondo per la realizzazione delle ciclovie, disposto con D.P.C.M., era previsto dall’articolo 1, comma 140 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ed è stato oggetto di ricorso da parte della Regione Veneto.
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 74 del 7 marzo 2018 (pubblicata in G.U. 18/04/2018, n. 16) si è pronunciata dichiarando l’illegittimità di questo comma nella parte in cui non viene prevista “un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale”.
L’8 novembre 2018 il provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha espresso l’Intesa con raccomandazioni, sancita nella Conferenza Unificata dello stesso giorno.