Per la prima volta, l’Autorità anticorruzione (Anac) ha utilizzato i nuovi poteri previsti dal nuovo Codice dei contratti per “indurre” una pubblica amministrazione a correggere un bando, pena l’impugnazione al Tar.
Con la Delibera n. 867 del 17 ottobre 2018, l’Anac ha trasmesso al Comune di Sassari un parere motivato – ai sensi dell’art. 211, comma 1 ter, d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 8 e 9 del Regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211 d.lgs. n. 50/2016 – al fine di segnalare vizi di legittimità riscontrati nell’esame di un bando. Ciò al fine di consentire alla stazione appaltante, in un’ottica di collaborazione istituzionale, un adeguamento della documentazione di gara ai rilievi formulati, allo stato possibile anche mediante un avviso di rettifica, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Ai sensi del richiamato art. 211, comma 1 ter, del d.lgs. 50/2016, è stato assegnato al Comune di Sassari il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, l’Anac sarà legittimata ad impugnare il bando esaminato.
L’articolo 211 comma 1-bis d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’Autorità anticorruzione la legittimazione ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’articolo 211 comma 1-ter, primo periodo, del nuovo Codice dei contratti attribuisce all’Autorità, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice, il potere di emanare, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, parere motivato nel quale indicare specificamente i vizi di legittimità riscontrati.
L’articolo 211 comma 1-ter, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’Autorità la legittimazione ad agire in giudizio se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato entro il termine assegnato, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione.
Il Regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di cui all’art. 211 d.lgs. n. 50/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 17 luglio 2018, ha dettagliato le modalità di esercizio della legittimazione attiva attribuita all’ANAC dalle sopra richiamate disposizioni.