E’ stato siglato il decreto che istituisce il marchio identificativo del regime di qualità dei prodotti di montagna. “Tutelare i prodotti di montagna – ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio – vuol dire premiare il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l’economia del nostro Paese. Questo vuol dire anche riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di queste aree. Con questo marchio, inoltre, sempre nell’ottica della maggiore trasparenza e tracciabilità, sarà più facile per i consumatori riconoscere e scegliere queste produzioni made in Italy”.
Il logo (verde, con una montagna stilizzata) può essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità omonimo. L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è riservata alle materie prime che provengono essenzialmente dalle alture, come pure agli alimenti che lì vengono trasformati, lavorati e stagionati. Per zone di montagna s’intendono le aree ubicate nei Comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del regolamento (Ue) n. 1305/2013 e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive Regioni.
L’indicazione può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati in montagna e trasformati in tali zone (uova, latte, formaggi); derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (ad esempio carni); derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli montani; dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna; di origine vegetale, unicamente se le piante sono coltivate sulle alture.