Con la sentenza n. 3702 del 15 giugno 2018 i giudici del Consiglio di Stato si uniformano ad un orientamento giurisprudenziale che si sta sempre più consolidando. Si stabilisce, infatti, che i parcheggi privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria di essi.
In via preliminare i giudici hanno ricordato che la Legge 122/1989 cd. “Legge Tognoli” ha innovato la disciplina dei parcheggi privati prevedendo un incremento della misura obbligatoria di spazi per parcheggio nei nuovi edifici, passando da 1 mq ogni 20 mc a 1 mq ogni 10 mc (art. 2 Legge 122/1989 che ha modificato l’art. 41-sexies Legge 1150/1942); si prevede, inoltre, la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali negli edifici esistenti in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti (art. 9 Legge 122/1989). La stessa legge, infine, qualifica i parcheggi privati negli edifici come opere di urbanizzazione, equiparandoli a quelli pubblici anche ai fini della gratuità (art. 11 Legge 122/1989).
Pertanto, secondo i giudici di Palazzo Spada è possibile affermare che: ai sensi del combinato disposto dell’art. 41-sexies Legge 1150/1942, dell’art. 11 Legge 122/1989 e dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Dpr 380/2001, i parcheggi ad uso privato nei nuovi edifici realizzati nella misura di legge sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione e il pagamento di tale contributo è limitato alle superfici a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto allo standard minimo di legge.