I giudici del TAR Campania (Napoli, Sez. VI, sentenza 13/3/2018 n. 1566) hanno stabilito, in merito al servizio di ristorazione scolastica, che il comune non può imporre ai genitori la mensa scolastica obbligandoli, nel caso in di mancata iscrizione al servizio, di prelevare i figli per il tempo necessario alla refezione.
E’ illegittimo un regolamento comunale nella parte in cui rende la mensa scolastica obbligatoria per tutti gli alunni del tempo pieno, imponendo ai genitori, in caso di mancata iscrizione al servizio, di “prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e riaccompagnarlo all’inizio dell’orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal dirigente scolastico” non essendo consentito nel locale mensa consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta incaricata. Infatti, il servizio mensa assume carattere facoltativo e la sicurezza igienica degli alimenti esterni non può essere esclusa a priori attraverso un regolamento comunale, ma deve essere rimessa a prudenti apprezzamenti dei singoli direttori didattici, valutando la idoneità dei locali e la disponibilità di personale addetto alla vigilanza (con particolare riguardo ai bambini affetti da allergie e intolleranze alimentari), senza escludere eventuali misure ad hoc mirate a garantire la provenienza sicura dell’alimento (es. scontrini di acquisto, come di consueto avviene nelle ipotesi di eventi festosi). Del resto, nel caso di specie, non è inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l’orario scolastico, ponendosi anche per queste la eventuale problematica del rischio igienico- sanitario.