I giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito, con la sentenza 06/02/2018, n. 753, che ai sensi del T.U. edilizia, lett. e), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, costituiscono nuova costruzione gli interventi di trasformazione urbanistica comportanti la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (punto e.7) e, a fortiori, la realizzazione di un piazzale in cemento, con una cementificazione che si sostituisce al piano naturale di campagna e determina la trasformazione permanente del suolo.
I giudici di Palazzo Spada segnalano che lo stesso orientamento “è seguito dalla giurisprudenza penale (Cassazione penale sez. III 15 novembre 2016, n. 1308), secondo cui integra un illecito edilizio l’esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività, pur non comportando un’edificazione in senso stretto, determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio”.