Nella sentenza n. 279/2018 pubblicata il 17 gennaio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, nell’ambito delle gare d’appalto, l’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta è ammissibile nel solo caso di appalti di servizi.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, sono inammissibili i criteri di valutazione dell’offerta che comprendono, ai fini dell’attribuzione del punteggio, elementi attinenti alla capacità tecnica dell’impresa (certificazione di qualità e pregressa esperienza presso soggetti pubblici e privati), anziché alla qualità dell’offerta. In particolare, “è necessario tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli pertinenti all’offerta ed all’aggiudicazione, non potendo rientrare tra questi ultimi i requisiti soggettivi in sé considerati, avulsi dalla valutazione dell’incidenza dell’organizzazione sull’espletamento dello specifico servizio da aggiudicare”(cfr. C.d.S. nn. 4191/2013 e 5181/2015).
Tale orientamento, evidenziano i giudici d’appello, segue un principio di matrice comunitaria, che si pone anche a tutela delle capacità competitive delle piccole e medie imprese che presentano un profilo esperienziale meno marcato.
Ne consegue che, ad avviso del collegio, la commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta, da applicare sempre “cum grano salis”, può essere prevista ai sensi del Codice dei contratti nel caso in cui “l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto … possa[no] avere un’influenza significativa sul livello di esecuzione dell’appalto” (art. 95, co. 6, lett. e) del D.lgs. 50/2016).
Gli stessi giudici sottolineano, in ogni caso, che la valutazione nell’offerta tecnica di elementi di tipo soggettivo può riguardare solo gli appalti di servizi (e non quindi gli appalti di lavori), e solo al ricorrere di precise condizioni:
– l’attività dell’impresa premiata deve effettivamente “illuminare la qualità dell’offerta”
– lo specifico punteggio assegnato per l’attività svolta, con oggetto analogo a quella dell’appalto da affidarsi, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
È una posizione ampiamente condivisa e anticipata, in più occasioni, dall’ANCE che ha sempre ritenuto non coerente con la natura degli appalti di lavori e con il sistema SOA, l’individuazione di un particolare requisito soggettivo (nel caso specifico l’esperienza pregressa) come criterio di attribuzione del punteggio.
Infatti, il concorrente ad un appalto di lavori di importo superiore a 150.000 euro ha già comunque obbligatoriamente dimostrato alla SOA i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall’art. 83 e cioè di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, dell’idonea esperienza richiesta in relazione allo specifico appalto.
Gli stessi requisiti non potrebbero quindi assurgere a criterio soggettivo di attribuzione del punteggio.