Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, con il Comunicato 8 febbraio 2018 ha reso noto il testo del decreto 7 febbraio 2018 che individua ulteriori Comuni non “virtuosi” ai fini del Patto di stabilità 2013, ai quali verrà applicata la sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11. Le violazioni sono state rilevate nel corso di un accertamento successivo rispetto all’autoverifica effettuata ordinariamente, i cui risultati erano stati pubblicati attraverso il Decreto del Ministero dell’Interno 23 febbraio 2016 .
Nell’Elenco allegato al Dm. sono indicate le sanzioni fissate per ognuno dei Comuni interessati dal Provvedimento. Tali importi sono stati determinati in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e, comunque fino a un importo pari al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012.
La sanzione comporta la riduzione delle risorse a titolo di “Fondo di solidarietà comunale 2018”. In caso d’insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua dovrà essere versata dai Comuni entro il 31 dicembre 2018, tramite la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione agli Enti, da parte del Ministero dell’Interno. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129, dell’art. 1, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”).
Fanno eccezione i Comuni che hanno attivato la “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” nel 2014, che possono invece – previa presentazione di specifica istanza al Viminale entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto in commento – rateizzare il pagamento della sanzione in 10 anni.