Aspettando di conoscere l’esito del ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge nazionale sull’obbligatorietà di dieci vaccini, presentato per sostenere i risultati ottenuti fino ad oggi con l’organizzazione attivata dal 2007, basata sull’informazione ai genitori, attraverso un decreto che porta la firma del Direttore generale della Sanità, Domenico Mantoan, la Regione Veneto ha definito le “indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin”.
Nel testo del decreto, secondo quanto rilevato dai tecnici del team di controllo locale, vi sarebbe una chiara incongruenza, che riguarda proprio quanto espresso nella legge nazionale 119/2017, all’articolo 3 comma 3, che dice: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso”.
Nel decreto i tecnici sottolineano il contrasto con “quanto espresso all’articolo 3 bis che descrive le misure per l’anno scolastico 2019 dove al comma 5, recita: “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.
Il contenuto dei suddetti articoli non chiarisce, perciò, se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili a partire dall’anno scolastico 2017/2018 o risultino riferite all’anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e alle scuole materne prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Questa incoerenza formale è parte integrante dei contenuti del ricorso del Veneto alla Corte Costituzionale.
In attesa quindi di ulteriori chiarimenti ministeriali per quanto riguarda la frequenza dei servizi per l’infanzia e le scuole materne dall’anno scolastico 2017/2018, in relazione ai bimbi già iscritti, verrà applicato il regime transitorio fino al 2019/2020, anno che prevede la decadenza dell’iscrizione.
Per i bambini e per i ragazzi da zero a sedici anni, al fine di agevolare le famiglie e le scuole, negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, verrà anticipato quanto previsto dalla legge per il periodo scolastico 2019/20, ovvero l’invio agli istituti scolastici degli elenchi dei bambini/ragazzi con relativa situazione vaccinale, privi tuttavia di dati sensibili. Per tutti i soggetti non in regola (tra zero e sedici anni) le Aulss avvieranno l’iter previsto legato all’inadempienza all’obbligo vaccinale che si esprime in una sanzione amministrativa.
La Regione Veneto, intanto, ha inviato le prime indicazioni operative per l’applicabilità della legge 119/17, fornendo altresì a tutte le Aziende Ulss il modello di autocertificazione che i genitori degli iscritti dovranno utilizzare per la presentazione agli Uffici scolastici. Le Aziende Ulss, dopo avere verificato che i bambini “non in regola” con l’obbligo vaccinale, di cui alla legge 119/17, dagli elenchi ricevuti dalle scuole non abbiano un appuntamento già fissato, invieranno ai genitori una lettera raccomandata invitandoli a presentarsi per ulteriori approfondimenti ed eventualmente procedere alle vaccinazioni.