Il 23 giugno 2016 la maggioranza dei cittadini britannici ha votato per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europeo. Processo avviato oggi con la lettera del premier Theresa May che richiede l’attivazione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona nel quale si definisce la procedura per lasciare volontariamente l’Unione europea. Firmato il 13 dicembre 2007 (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), è composto dal Trattato dell’Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), comprende i seguenti comma:
Comma 1. Ogni Stato membro può decidere di ritirarsi dalla Ue in conformità alle proprie norme costituzionali.
Comma 2. Lo Stato membro che decide di farlo deve informare il Consiglio europeo e negoziare un accordo sul ritiro, stabilendo inoltre le basi giuridiche per il futuro rapporto con l’Unione europea. L’accordo deve essere approvato da una maggioranza qualificata degli Stati membri, dopo aver avuto il consenso del Parlamento europeo.
Comma 3. Sono due gli anni a disposizione dal giorno in cui si chiede l’applicazione dell’articolo 50 per concludere un accordo, ma il termine può essere esteso.
Comma 4. La maggioranza qualificata è definita dall’articolo 238 (3, B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Comma 5. Se successivamente lo Stato che ha lasciato l’Unione vuole tornare a farne parte deve ricominciare le procedure di ammissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 49.