Sull’esenzione dal pagamento della TARI per gli immobili di proprietà di una ONLUS, viene in aiuto la Corte di Cassazione civile Sez. V, con la Sentenza 1254/2014 che ha stabilito che indipendentemente dalla cancellazione dall’anagrafe ONLUS, la perdita dei benefici per l’Associazione decorre dal momento in cui i requisiti sostanziali per essere denominata ONLUS, identificati nell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, vengono di fatto meno.
Si applicano quindi:
– l’interpretazione coerente e sistematica della norma circa la perdita della qualifica della ONLUS ai fini fiscali secondo il principio della fattualità, cioè del comportamento effettivo e riscontrabile della Associazione conformemente alle prescrizioni dell’art 5, comma 4 D.M. n.266 18 luglio 2003 che non riconosce alla ONLUS l’esercizio del commercio e degli atti connessi;
– L’individuazione del “ dies a quo ” retroattiva alla data del riconoscimento del compimento di atti non conformi alla denominazione di “non-for-profit”;
– la decadenza, quale conseguenza, dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui i requisiti sono venuti meno.
Il caso cui la sentenza si riferisce è quello dell’impugnazione di una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva respinto il ricorso di una Organizzazione di Volontariato contro un avviso di liquidazione col quale, revocato il beneficio della totale esenzione dall’imposta di registro stabilito a favore delle organizzazioni di volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 1, veniva recuperata l’imposta relativa all’acquisto di un albergo in cui era sempre stata svolta e accertata attività commerciale.
Si ricorda che le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dalle regioni e province autonome vengono considerate ONLUS di diritto; pertanto sono assoggettate alle relative agevolazioni tributarie del D.Lgs. 460/1997 previste per le ONLUS.
Questo caso conferma il principio secondo il quale la disciplina delle Onlus è di stretta matrice fiscale. Lo dichiara del resto lo stesso titolo del Dlgs 460/1997, nonché i numerosi benefici di carattere tributario previsti dallo stesso decreto, collegati alla iscrizione nell’anagrafe ONLUS. Infatti la iscrizione all’anagrafe serve ad attribuire il diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali e dà la possibilità di utilizzo dell’acronimo Onlus (cfr articolo 11, comma 3, del Dlgs 460/1997, il titolo del Dm 266/2003 e la Circolare 22/2005).
Il decreto legislativo n. 460/1997 (Suppl. ord. n. 1 alla G.U. n. 1/1998) “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” all’art.21 parla, infatti, di esenzioni in materia di tributi locali, esprimendosi così: “I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti”.
Da quanto detto emerge quindi il fatto che la situazione di mancato utilizzo non ha alcun rilievo ai fini dell’esenzione tenendo peraltro altresì conto che su tale situazione oggettiva riferita alla legittima tassazione degli immobili inutilizzati ai fini TARI sussistono peraltro contrasti giurisprudenziali e di prassi amministrativa.