Si approssima il 16 dicembre e si torna a parlare di Imu, forse l’imposta più avversata dagli italiani, istituita il 6 dicembre 2011 con il decreto «Salva Italia». Sono passati cinque anni, ma finora non è stata toccata da modifiche, anche se nel 2017 è probabile l’arrivo di nuovo tributo unico comunale. In attesa delle eventuali novità, è utile riepilogare tutte le modalità operative di adempimento del tributo in vista della scadenza. Si conferma l’esenzione completa per le abitazioni principali e le relative pertinenze, fatta eccezione per gli immobili di maggior pregio, accatastati nelle categorie A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) per i quali l’Imu (e anche la Tasi) resta dovuta. L’abitazione principale è quella dove il contribuente e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale. I due requisiti devono coesistere. L’esenzione si estende anche alle pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio) ma nei limiti di una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). L’esenzione è prevista per legge anche per:
1) l’abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario che, anche se non proprietario della ex casa coniugale, beneficia dell’esonero a condizione che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente;
2) le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti che siano soci assegnatari, a prescindere dalla residenza;
3) gli alloggi assegnati dagli Iacp e i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale).
I Comuni possono inoltre assimilare all’abitazione principale (e quindi esentare dall’Imu): l’unità immobiliare di anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non venga affittata. Non è più prevista, invece, l’opportunità di assimilare all’abitazione principale l’immobile posseduto da italiani residenti all’estero. L’esenzione è prevista solo nel caso dei soggetti già pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza, purché non affittata o data in comodato.
Tranne che per l’abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati assimilati, l’Imu è dovuta su tutti gli altri immobili da chiunque posseduti: seconde case, immobili locati o sfitti o tenuti a disposizione, altre pertinenze, studi, uffici, laboratori e fabbricati produttivi, aree fabbricabili. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% per i comodati tra genitori e figli a certe condizioni. Sono esenti gli immobili-merce posseduti dalla società che li abbia costruiti per la vendita e rimasti invenduti, a condizione che non vengano locati.
L’Imu colpisce i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono però esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina (circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993). Esenti anche i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati in qualsiasi Comune.
Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili e i titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi abbia un diritto d’abitazione (quello che spetta al coniuge superstite sulla casa di famiglia, tenendo conto che se l’abitazione non è classificata come di pregio è esente da Imu), di uso, di enfiteusi e di superficie. In caso di separazione, obbligato al versamento è l’ex coniuge affidatario della casa coniugale, anche se non proprietario, che fruisce però in genere dell’esenzione se è la sua abitazione principale. Per gli immobili in multiproprietà, l’Imu va pagata dall’amministratore. Nel caso di più comproprietari o di contitolari di un diritto reale, l’Imu va pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo a chi vi dimori e abbia la residenza anagrafica, tutti gli altri devono pagare l’Imu.